{"id":1492,"date":"2020-03-27T06:10:00","date_gmt":"2020-03-27T06:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/?p=1492"},"modified":"2022-03-27T06:11:33","modified_gmt":"2022-03-27T06:11:33","slug":"commento-allaccordo-del-10-novembre-1989","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/?p=1492","title":{"rendered":"Commento all\u2019accordo del 10 novembre 1989"},"content":{"rendered":"\n<h1 class=\"wp-block-heading\"><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un altro aspetto che si innest\u00f2 successivamente all\u2019iniziativa del Pci fu l\u2019indagine condotta dalla Pretura di Torino, gi\u00e0 dai primi mesi del 1989, in merito all\u2019uso dei medici di fabbrica della Fiat nei casi di infortunio sul lavoro, ipotizzando una violazione dell\u2019art. 5 della legge 300\/70. La questione era nata da un esposto dei rappresentanti sindacali Fim Fiom Uilm di Rivalta, precedente all\u2019indagine sulle discriminazioni, che denunciava le pratiche aziendali tendenti a declassare in malattia molti infortuni sul lavoro. La cosa avveniva sotto la pressione della gerarchia e utilizzando le sale mediche aziendali: furono oltre 150 i testimoni che si presentarono dal magistrato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dopo l\u2019apertura dell\u2019inchiesta, la Fiat per ritorsione stabil\u00ec che le sale mediche aziendali avrebbero ridotto la loro attivit\u00e0 agli aspetti minimi previsti dalla legge, senza pi\u00f9 erogare una serie di servizi che avevano svolto in precedenza, creando evidenti disagi ai lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La magistratura torinese raccolse sufficienti elementi per rinviare a giudizio l\u2019amministratore delegato, Cesare Romiti, e i Responsabili del Personale delle principali societ\u00e0 Fiat: ma nella seconda met\u00e0 del 1989 il procedimento giudiziario si arrest\u00f2 per l\u2019istanza di ricusazione del giudice e di trasferimento del processo presentata dai legali della Fiat. In seguito lo stesso Procuratore generale di Torino richiese di spostare il processo in un\u2019altra citt\u00e0 \u201cper pericoli di turbamento dell\u2019ordine pubblico\u201d; riproponendo la formula della \u201c<em>legittima suspicione<\/em>\u201d che era gi\u00e0 stata utilizzata nel processo per le schedature Fiat negli anni settanta, ma questa volta la Corte di Cassazione neg\u00f2 la legittimit\u00e0 della richiesta di spostamento; tuttavia la successiva amnistia, nel 1990, port\u00f2 all\u2019archiviazione del caso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel momento in cui diventa pubblico, con molto clamore, il procedimento giudiziario contro la Fiat le posizioni dei sindacati rimarcano nuove divisioni, accompagnate da reciproche polemiche. Durante lo svolgimento del processo si svilupp\u00f2 una trattativa tra Fim, Fismic, Uilm e la Fiat, che port\u00f2 a un verbale di riunione, il 10 novembre 1989, dove furono registrate le dichiarazioni politiche delle parti: era evidente che il \u201cverbale di riunione\u201d rappresentava un\u2019iniziativa a favore del servizio sanitario aziendale, mentre era in corso un\u2019indagine giudiziaria su gravi illeciti. Questa iniziativa port\u00f2 poi a un accordo separato, il&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.mirafiori-accordielotte.org\/wp-content\/uploads\/2012\/09\/89.12.01.pdf\">1\u00b0 dicem\u00adbre 1989<\/a>, sempre tra Fim, Fismic, Uilm nazionali e Fiat, che migliorava la presenza dei presidi sanitari aziendali in diversi stabilimenti, mentre contemporaneamente istituiva, in alcuni stabilimenti, le \u201cCommissioni di partecipazione per la prevenzione e la sicurezza del lavoro\u201d&nbsp;nell\u2019ambito&nbsp;dei principali stabilimenti del Gruppo. I compiti di queste commissioni erano sostanzialmente di monitoraggio degli infortuni e di elaborazione di iniziative di sensibilizzazione dei lavoratori&nbsp;sull\u2019uso&nbsp;dei mezzi antinfortunistici. Tuttavia l\u2019accordo conteneva valutazioni positive&nbsp;sull\u2019operato&nbsp;delle strutture sanitarie aziendali e individuava<em>&nbsp;\u201ccome funzionalmente adeguato un modello privatistico<\/em>\u201d, inoltre auspicava una modifica delle normative di legge che \u201c<em>garantisca al lavoratore infortunato la libert\u00e0 di scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi, essendo preminente in ogni caso il rapporto fiduciario medico assistito<\/em>\u201d. In sostanza l\u2019accordo indicava al legislatore l\u2019opportunit\u00e0 di modificare l\u2019art. 5 della legge 300\/70, introducendo la possibilit\u00e0 per il lavoratore infortunato di farsi curare dalla struttura sanitaria aziendale, legalizzando quindi alcuni comportamenti Fiat molto discutibili. Un successivo accordo separato, il 3 dicembre 1990, estendeva le Commissioni ad altri stabilimenti. Al di l\u00e0 di ogni altra considerazione, era evidente l\u2019involuzione negativa che aveva assunto il rapporto tra le organizzazioni sindacali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un altro aspetto che si innest\u00f2 successivamente all\u2019iniziativa del Pci fu l\u2019indagine condotta dalla Pretura di Torino, gi\u00e0 dai primi mesi del 1989, in merito all\u2019uso dei medici di fabbrica della Fiat nei casi di infortunio sul lavoro, ipotizzando una violazione dell\u2019art. 5 della legge 300\/70. 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