{"id":2685,"date":"2025-11-06T09:40:09","date_gmt":"2025-11-06T09:40:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/?p=2685"},"modified":"2025-11-07T17:08:51","modified_gmt":"2025-11-07T17:08:51","slug":"i-lavori-in-quota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/?p=2685","title":{"rendered":"I LAVORI IN QUOTA"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>I\u00b0 PARTE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cosa Sono e Come Vengono Disciplinati<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I lavori in quota rappresentano una delle attivit\u00e0 lavorative a maggior rischio di infortunio, in particolare nel settore edile. La normativa italiana, attraverso il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81\/2008), fornisce una definizione precisa e stabilisce rigorose misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cosa si intende per lavori in quota<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo l&#8217;articolo 107 del dlgs. 81\/2008, si definisce lavoro in quota qualsiasi attivit\u00e0 lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da un&#8217;altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Questa definizione include anche le attivit\u00e0 di scavo che superano i 2 metri di profondit\u00e0. Per piano stabile, si intende una superficie che non pu\u00f2 essere alterata dalla forza di gravit\u00e0, come il terreno o il pavimento di un edificio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esempi comuni di lavori in quota includono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Lavori su tetti, scale, ponteggi e piattaforme di lavoro aeree.<\/li>\n\n\n\n<li>Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.<\/li>\n\n\n\n<li>Lavori di demolizione e di messa in sicurezza di pareti rocciose.<\/li>\n\n\n\n<li>Attivit\u00e0 su piloni, tralicci e pale eoliche.<\/li>\n\n\n\n<li>Lavori in prossimit\u00e0 di aperture nel terreno.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La principale fonte normativa che disciplina i lavori in quota \u00e8 il Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 81\/2008, dedicato alle norme per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro nelle costruzioni e nello specifico nei lavori in quota. Questa sezione del Testo Unico stabilisce gli obblighi del datore di lavoro, le misure di protezione da adottare e i requisiti delle attrezzature.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Obblighi del Datore di Lavoro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il datore di lavoro ha la responsabilit\u00e0 primaria della sicurezza durante i lavori in quota.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra i suoi obblighi principali, come delineato dall&#8217;articolo 111 del D.Lgs. 81\/2008, rientrano:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Valutazione dei rischi:<\/strong> Analizzare le condizioni specifiche del luogo di lavoro per scegliere le attrezzature pi\u00f9 idonee a garantire condizioni di lavoro sicure.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Priorit\u00e0 alle misure di protezione collettiva:<\/strong> I sistemi di protezione che proteggono tutti i lavoratori (come parapetti e reti di sicurezza).<\/li>\n\n\n\n<li>Poi si aggiungono i dispositivi di protezione individuale (DPI).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Scelta delle attrezzature idonee:<\/strong> Le attrezzature devono essere adeguate alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili e devono consentire una circolazione sicura. Ad esempio, una scala a pioli pu\u00f2 essere usata solo per lavori di breve durata e a basso rischio.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Condizioni meteorologiche:<\/strong> I lavori in quota possono essere svolti solo se le condizioni meteorologiche non compromettono la sicurezza e la salute dei lavoratori. (Temperature estreme, ma sar\u00e0 oggetto di un articolo a parte)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Divieto di assunzione di alcolici:<\/strong> \u00c8 vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti a queste mansioni.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVE E INDIVIDUALI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La normativa pone un forte accento sulla gerarchia delle misure di prevenzione, privilegiando quelle che eliminano o riducono il rischio alla fonte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Misure di Protezione Collettiva (DPC):<\/strong> Sono la prima scelta per la messa in sicurezza dell&#8217;area di lavoro. La loro efficacia non dipende dal comportamento del singolo lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esempi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Parapetti:<\/strong> Barriere perimetrali per prevenire le cadute dall&#8217;alto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reti di sicurezza:<\/strong> Utilizzate per arrestare la caduta di persone o materiali.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ponteggi:<\/strong> Strutture di servizio che, se correttamente progettate, possono fungere da protezione collettiva.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Misure di Protezione Individuale (DPI):<\/strong> Vengono adottate quando i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti dalle misure collettive. Questi dispositivi proteggono il singolo lavoratore e il loro utilizzo corretto \u00e8 fondamentale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra i principali DPI per i lavori in quota i DPI di III categoria vi sono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>L\u2019imbracatura anticaduta per il corpo (UNI EN 361);<\/strong> Sostengono il corpo del lavoratore in caso di caduta.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cordini (UNI EN 354) e assorbitori di energia (UNI EN 355);<\/strong> Collegano l&#8217;imbracatura a un punto di ancoraggio e dissipano l&#8217;energia in caso di caduta.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Connettori (UNI EN 362), <\/strong>elementi di collegamento come i moschettoni.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dispositivi anticaduta retrattili (UNI EN 360).<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Caschi di protezione (UNI EN 397).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La Formazione: un Obbligo Essenziale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La legge impone al datore di lavoro l&#8217;obbligo di fornire ai lavoratori una formazione e un addestramento adeguati e specifici per i lavori in quota. Questa formazione, come tutte le altre tipologie di formazione, va fatta prima che il lavoratore sia nel contesto lavorativo operativo e non pu\u00f2 essere solo teorica, ma deve includere una parte pratica per addestrare i lavoratori a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Riconoscere i rischi legati all&#8217;attivit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li>Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro.<\/li>\n\n\n\n<li>Scegliere e utilizzare in modo corretto i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anticaduta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La formazione \u00e8 un requisito fondamentale, poich\u00e9 la maggior parte degli infortuni gravi \u00e8 causata proprio dalla mancanza di adeguate conoscenze e dall&#8217;errato utilizzo dei sistemi di protezione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>II\u00b0 PARTE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>LA FORMAZIONE PER I LAVORI IN QUOTA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In relazione alla normativa sui lavori in quota e alla luce del nuovo <strong>Accordo Stato-Regioni n. 59\/CSR del 17 aprile 2025<\/strong>, \u00e8 fondamentale comprendere le novit\u00e0 introdotte in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro. Questo accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno, funge da &#8220;testo unico&#8221; che accorpa, rivisita e sostituisce i precedenti accordi sulla formazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 importante notare che, sebbene l&#8217;accordo sia entrato in vigore, \u00e8 previsto un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 24 maggio 2026, durante il quale sar\u00e0 ancora possibile erogare i corsi secondo le normative precedenti. La formazione pregressa, effettuata in conformit\u00e0 con l&#8217;Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, viene comunque riconosciuta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>LA FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORI IN QUOTA NEL NUOVO ACCORDO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nuovo Accordo n. 59\/CSR del 17 aprile 2025 non stravolge la necessit\u00e0 di una formazione specifica per i lavori in quota, ma la inquadra in un sistema pi\u00f9 organico e aggiornato. La formazione per i lavoratori addetti ai lavori in quota, che include l&#8217;addestramento all&#8217;uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III categoria contro le cadute dall&#8217;alto, rimane un obbligo imprescindibile sancito dagli articoli 37 e 77 del D.Lgs. 81\/2008.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebbene una sezione specifica e dettagliata esclusivamente dedicata alla durata e ai contenuti del corso per lavori in quota, non sia esplicitamente delineata come per altre figure (es. datore di lavoro), il nuovo accordo ribadisce l&#8217;obbligo formativo e lo integra nel quadro generale. La formazione specifica per i lavoratori continua a basarsi su una valutazione dei rischi che deve considerare, tra gli altri, il rischio di caduta dall&#8217;alto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Punti chiave della formazione per i lavori in quota, anche alla luce del nuovo accordo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Obbligatoriet\u00e0:<\/strong> Rimane l&#8217;obbligo di una formazione teorico-pratica specifica per tutti i lavoratori che svolgono attivit\u00e0 in quota.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contenuti Minimi:<\/strong> La formazione deve includere una parte teorica e una pratica.\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Modulo Teorico:<\/strong> Approfondisce la normativa di riferimento (D.Lgs. 81\/08, Titolo IV), la valutazione del rischio di caduta, le misure di prevenzione e protezione collettiva e i sistemi di arresto caduta.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Modulo Pratico (Addestramento):<\/strong> \u00c8 fondamentale per l&#8217;addestramento all&#8217;uso corretto dei DPI di III categoria, come imbracature, cordini, assorbitori di energia e connettori.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Durata:<\/strong> La prassi consolidata, che prevede una durata di 8 ore per il corso base, rimane un riferimento valido.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Aggiornamento:<\/strong> L&#8217;aggiornamento della formazione ha una periodicit\u00e0 quinquennale, con una durata di 4 ore.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Attrezzature di Lavoro:<\/strong> Il nuovo accordo ha ampliato l&#8217;elenco delle attrezzature per cui \u00e8 richiesta un&#8217;abilitazione specifica, che spesso sono utilizzate anche per lavori in quota (es. piattaforme di lavoro mobili elevabili). La formazione per l&#8217;uso di tali attrezzature \u00e8 distinta ma complementare a quella generica sui lavori in quota.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Novit\u00e0 Generali del Nuovo Accordo Rilevanti anche per i Lavori in Quota<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nuovo Accordo Quadro, introduce cambiamenti significativi che impattano l&#8217;intero sistema formativo della sicurezza sul lavoro, e di conseguenza anche la formazione per i lavori in quota:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Formazione Obbligatoria per il Datore di Lavoro:<\/strong> Viene introdotto un corso di formazione obbligatorio di 16 ore per tutti i datori di lavoro, anche per quelli che non ricoprono il ruolo di RSPP. Per i datori di lavoro di imprese che operano in cantiere \u00e8 previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rafforzamento della Formazione per i Preposti:<\/strong> Il preposto, figura chiave per la vigilanza, deve seguire un percorso formativo aggiuntivo di 12 ore, con un aggiornamento che diventa biennale e di almeno <strong>6 ore<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Modalit\u00e0 di Erogazione:<\/strong> Vengono disciplinate in modo pi\u00f9 dettagliato le diverse modalit\u00e0 di erogazione dei corsi, inclusa la videoconferenza sincrona e l&#8217;e-learning, specificando i requisiti per ciascuna.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Requisiti dei Formatori:<\/strong> L&#8217;accordo definisce in modo pi\u00f9 preciso i requisiti per i soggetti formatori e i docenti, garantendo una maggiore qualit\u00e0 della formazione erogata.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Verifiche di Apprendimento:<\/strong> Vengono specificate le modalit\u00e0 per la verifica finale dell&#8217;apprendimento, che deve essere obbligatoria per tutti i percorsi formativi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In conclusione, sebbene l&#8217;Accordo n. 59\/CSR del 17 aprile 2025 non introduca un percorso formativo per i lavori in quota radicalmente diverso dal passato, lo consolida all&#8217;interno di un quadro normativo rinnovato e pi\u00f9 strutturato, rafforzando gli obblighi e le modalit\u00e0 di formazione per tutte le figure della sicurezza aziendale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I\u00b0 PARTE Cosa Sono e Come Vengono Disciplinati I lavori in quota rappresentano una delle attivit\u00e0 lavorative a maggior rischio di infortunio, in particolare nel settore edile. 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