{"id":2694,"date":"2025-11-03T16:56:36","date_gmt":"2025-11-03T16:56:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/?p=2694"},"modified":"2025-11-07T17:03:30","modified_gmt":"2025-11-07T17:03:30","slug":"accordo-stato-regioni-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/?p=2694","title":{"rendered":"Accordo Stato regioni 2025."},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\">ANALISI DI UN ASPETTO DELL\u2019ACCORDO STATO REGIONI IN RELAZIONE ALLA RUOLO DEL DATORE DI LAVORO<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con l\u2019entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (firmato lo scorso 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025), sono operativi i nuovi contenuti e le modalit\u00e0 di svolgimento dei corsi. Posto quanto premesso si analizza l&#8217;accordo focalizzandoci sulla necessit\u00e0 che i datori di lavoro, pur rimanendo imprenditore come prevede dalla norma, \u00e8 obbligato a svolgere i corsi di formazione, la facolt\u00e0 di delegare ex art. 16 d.lgs 81\/08 persona di sua fiducia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Accordo, introduce importanti novit\u00e0 riguardo alla formazione in materia di tutela e sicurezza del lavoro, andando a modificare e integrare l&#8217;Accordo del 21 dicembre 2011. Per quanto riguarda la figura del datore di lavoro e la sua formazione, la questione \u00e8 effettivamente articolata, soprattutto alla luce della possibilit\u00e0 di delega prevista dall&#8217;articolo 16 del D.Lgs. 81\/08.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analizziamo i diversi aspetti:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. La Figura del datore di lavoro e la &nbsp;<em>pura Imprenditorialit\u00e0<\/em>:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il D.Lgs. 81\/08, all&#8217;articolo 2, definisce il datore di lavoro come &#8220;<em>il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l&#8217;assetto dell&#8217;organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit\u00e0, ha la responsabilit\u00e0 dell&#8217;organizzazione stessa o dell&#8217;unit\u00e0 produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa<\/em>&#8220;. Questa definizione evidenzia la centralit\u00e0 del datore di lavoro nell&#8217;organizzazione aziendale e nella gestione della sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La &nbsp;<em>pura imprenditorialit\u00e0,<\/em> a cui si fa riferimento implica che il datore di lavoro non svolga direttamente funzioni operative o di gestione della sicurezza, ma si limiti a definire le strategie e gli obiettivi aziendali, delegando ad altri la gestione concreta delle attivit\u00e0, inclusa quella relativa alla tutela e sicurezza del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. L&#8217;Obbligo di formazione del datore di lavoro (anche se delega):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;articolo 34 del D.Lgs. 81\/08 stabilisce che &#8220;<em>il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) deve frequentare appositi corsi di formazione<\/em>&#8220;. Questo \u00e8 il caso in cui il datore di lavoro assume il ruolo di RSPP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, anche quando il datore di lavoro delega la funzione di RSPP e altre funzioni in materia di sicurezza (ad esempio, a dirigenti o preposti) ai sensi dell&#8217;articolo 16 del D.Lgs. 81\/08, <strong>la sua responsabilit\u00e0 non viene mai completamente meno<\/strong>. La delega \u00e8 uno strumento per l&#8217;organizzazione aziendale, ma <strong>non azzera la posizione di garanzia del datore di lavoro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2024, pur non modificando l&#8217;impianto generale dell&#8217;articolo 34 del menzionato decreto, rafforza il principio secondo cui la conoscenza delle dinamiche della sicurezza \u00e8 fondamentale per il datore di lavoro, anche se non assume il ruolo di RSPP.<br>L&#8217;Accordo, infatti, introduce una formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro, anche quelli che non intendono ricoprire il ruolo di RSPP. Questa formazione \u00e8 finalizzata a fornire al datore di lavoro una conoscenza di base sulla normativa, sui rischi specifici dell&#8217;azienda e sulle misure di prevenzione e protezione. L&#8217;obiettivo \u00e8 quello di metterlo in condizione di comprendere l&#8217;importanza della sicurezza, di partecipare attivamente alle scelte strategiche in materia e di vigilare sull&#8217;effettiva attuazione delle misure delegate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. La Delega (ex art. 16 D.Lgs. 81\/08) e i suoi Limiti:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;articolo 16 del D.Lgs. 81\/08 consente al datore di lavoro di delegare ad un&#8217;altra persona &#8220;<em>la gestione della sicurezza<\/em>&#8220;. Affinch\u00e9 la delega sia valida, devono sussistere determinate condizioni:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>&#8211; Da atto scritto e data certa <\/strong>in quanto la delega deve essere redatta per iscritto e avere data certa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>-Requisiti di professionalit\u00e0 ed esperienza <\/strong>del delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalit\u00e0 ed esperienza richiesti dalla specifica natura dell&#8217;incarico. Questo include ovviamente la formazione specifica per il ruolo delegato (es. RSPP, preposto, dirigente).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>-Autonomia di spesa <\/strong>del delegato deve avere autonomi poteri decisionali e di spesa necessari per lo svolgimento delle funzioni delegate.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>-Accettazione del delegato <\/strong>che deve accettare espressamente l&#8217;incarico.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>-Adeguata pubblicit\u00e0 e pubblicazione <\/strong>della delega che deve essere portata a conoscenza dei lavoratori.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche in presenza di una delega valida, il datore di lavoro conserva gli obblighi non delegabili (art. 17 D.Lgs. 81\/08), che includono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).<\/li>\n\n\n\n<li>La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, il datore di lavoro mantiene un &#8220;<em>obbligo di vigilanza<\/em>&#8221; sull&#8217;operato del delegato. Non basta delegare, ma \u00e8 necessario assicurarsi che il delegato svolga effettivamente e correttamente i suoi compiti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. La Necessit\u00e0 della Formazione per il Datore di Lavoro Delegante:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La necessit\u00e0 della formazione per il datore di lavoro che delega deriva proprio da questo obbligo di vigilanza e dalla sua posizione di garanzia non completamente eliminabile.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Consapevolezza dei Rischi <\/strong>da parte del datore di lavoro formato \u00e8 pi\u00f9 consapevole dei rischi presenti nella sua azienda e delle implicazioni legali e morali legate alla sicurezza. Questa consapevolezza gli permette di scegliere un delegato adeguato e di comprendere le sue relazioni.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vigilanza Efficace, s<\/strong>enza una conoscenza di base, sarebbe difficile per il datore di lavoro esercitare un&#8217;efficace vigilanza sull&#8217;operato del delegato. Come potrebbe valutare se il delegato sta operando correttamente se non conosce gli standard minimi di sicurezza e la normativa?<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Decisioni Strategiche, <\/strong>in quanto la sicurezza non \u00e8 solo un onere, ma un fattore strategico per l&#8217;azienda. Un datore di lavoro formato pu\u00f2 integrare meglio la sicurezza nelle decisioni aziendali complessive, promuovendo una cultura della sicurezza che vada oltre la mera conformit\u00e0 normativa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Miglioramento Continuo, <\/strong>con la formazione continua del datore di lavoro, anche se delegante, lo mette in condizione di comprendere le evoluzioni normative e tecniche in materia di sicurezza, permettendogli di promuovere un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto, quanto sopra descritto, l&#8217;Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2024, nel suo spirito e nella sua lettera, rafforza l&#8217;idea che il datore di lavoro, anche se decide di rimanere un &#8220;<em>puro imprenditore<\/em>&#8221; delegando le funzioni operative della sicurezza, non pu\u00f2 esimersi da un percorso formativo di base, per il semplice motivo che ogni datore di lavoro deve avere la consapevolezza, la responsabilit\u00e0 nonch\u00e9 il buon senso&nbsp; di padre di famiglia che il luogo di lavoro \u2026\u2026.indipendentemente che si adotti la delega ex art. 16 D.Lgs. 81\/08 che \u00e8 nientemeno che uno strumento organizzativo che, trasferisce responsabilit\u00e0 operative, ma non esonera il datore di lavoro dagli obblighi non delegabili (DVR, nomina RSPP) e, soprattutto, dal dovere di un&#8217;alta vigilanza su coloro che hanno assunto l\u2019incarico conferito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La formazione per il datore di lavoro delegante \u00e8, quindi, funzionale a garantire che egli possa esercitare i propri obblighi residui (in primis la vigilanza) con la dovuta cognizione di causa, e che possa prendere decisioni strategiche aziendali che tengano sempre in debito conto la tutela e sicurezza dei lavoratori, che non sono risorse (materie prime), ma sono e devono essere considerati capitali (capitale umano), in quanto implementano e migliorano il lavoro e la qualit\u00e0 del prodotto.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto, la mancata formazione del datore di lavoro, anche se delegante, potrebbe essere considerata una violazione dell&#8217;obbligo di diligenza e, in caso di infortunio, potrebbe aggravare la sua posizione di responsabilit\u00e0.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/ACCORDO-STATO-REGIONI-COSA-NON-VA-30-09-2025.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:1180px\" aria-label=\"Incorporamento di ACCORDO STATO REGIONI COSA NON VA 30-09-2025.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-28428227-a6bf-45e0-b6fc-affa36366a1f\" href=\"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/ACCORDO-STATO-REGIONI-COSA-NON-VA-30-09-2025.pdf\">ACCORDO STATO REGIONI COSA NON VA 30-09-2025<\/a><a href=\"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/ACCORDO-STATO-REGIONI-COSA-NON-VA-30-09-2025.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-28428227-a6bf-45e0-b6fc-affa36366a1f\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ANALISI DI UN ASPETTO DELL\u2019ACCORDO STATO REGIONI IN RELAZIONE ALLA RUOLO DEL DATORE DI LAVORO Con l\u2019entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (firmato lo scorso 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025), sono operativi i nuovi contenuti e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2696,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-2694","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politiche-sul-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2694"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2694\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2697,"href":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2694\/revisions\/2697"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2696"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}