{"id":564,"date":"2020-03-15T18:57:00","date_gmt":"2020-03-15T18:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/?p=564"},"modified":"2022-03-15T18:58:56","modified_gmt":"2022-03-15T18:58:56","slug":"commento-allaccordo-del-18-luglio-1955","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sindacatogeneralediclasse.it\/?p=564","title":{"rendered":"Commento all\u2019accordo del 18 luglio 1955"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dopo la sconfitta nelle elezioni della C.I., l\u2019occasione per l\u2019esclusione della Fiom si realizza con la successiva trattativa sulla comunicazione e modifica dei tempi di lavoro, che si concluder\u00e0 con un accordo \u201cseparato\u201d il 18 luglio 1955. La trattativa era una diretta conseguenza dell\u2019accordo precedente, ma nelle conclusioni furono stabilite delle normative giudicate negativamente dalla Fiom. I punti pi\u00f9 controversi erano le modalit\u00e0 di comunicazione dei tempi di lavoro, in particolare il fatto che i cartellini di lavorazione con i tempi erano nelle mani del caposquadra e l\u2019operaio poteva richiedere di visionarlo; inoltre in caso di contenzioso la procedura prevedeva che l\u2019operaio si rivolgesse prima al capo, poi, con richiesta scritta tramite il capo, all\u2019Ufficio Analisi Lavoro e infine se non fosse stato ancora soddisfatto alla C.I.. La procedura di reclamo concordata e l\u2019insieme delle regole stabilite nell\u2019accordo erano molto sofisticate, segno evidente che erano il frutto di una specifica elaborazione, tuttavia non portarono agli sperati benefici, perch\u00e9 il contesto organizzativo di quel momento non consentiva l\u2019effettiva applicazione di quelle regole. In particolare la procedura di reclamo si poteva considerare un\u2019evoluzione di quella stabilita nell\u2019accordo del 1946 sul premio di produttivit\u00e0, ma era completamente cambiato il ruolo della gerarchia aziendale e dei capisquadra, che nel 1946 erano capi perch\u00e9 riconosciuti professionalmente pi\u00f9 capaci e in ogni modo vincolati da forti legami di solidariet\u00e0 con gli altri lavoratori; mentre nel 1955 la gerarchia era selezionata su criteri di lealt\u00e0 aziendale, quindi erano i \u201cfedeli\u201d e i \u201cguardiani\u201d della disciplina aziendale. Il risultato pratico di queste regole fu di impedire sostanzialmente qualsiasi contestazione dei tempi di lavoro da parte degli operai; i quali, per far valere le loro ragioni, avrebbero dovuto sfidare individualmente il sistema gerarchico aziendale: questione poco credibile dato il clima di repressione e intimidazione che vigeva nei reparti e l\u2019assenza di una diffusa rete di rappresentanti sindacali a cui ricorrere. A questo si deve aggiungere che i tempi di lavoro indicati nei cicli di lavorazione non erano scomposti negli elementi costitutivi, come i tempi attivi, i fattori di riposo, i fattori fisiologici ecc., cosa che rendeva molto pi\u00f9 difficile il controllo da parte dei lavoratori. La Fiom riteneva che questo accordo favorisse la politica del taglio dei tempi di lavoro praticata dall\u2019azienda; tuttavia, comprendendo che si esponeva al rischio dell\u2019isolamento, chiese di firmare l\u2019accordo, anche per rientrare nelle previste trattative sulla regolamentazione delle velocit\u00e0 delle linee; ma la Fiat pretendeva una dichiarazione pubblica che qualificava l\u2019accordo come positivo e favorevole ai lavoratori. In realt\u00e0 la nuova maggioranza della C.I. consentiva l\u2019esclusione della Fiom dalle trattative e la Fiat poteva praticare questa strada con l\u2019evidente consenso delle altre organizzazioni sindacali; da quel momento in poi tutti gli accordi furono sottoscritti solamente dalla maggioranza della C.I., con l\u2019esclusione sistematica dei componenti Fiom.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo la sconfitta nelle elezioni della C.I., l\u2019occasione per l\u2019esclusione della Fiom si realizza con la successiva trattativa sulla comunicazione e modifica dei tempi di lavoro, che si concluder\u00e0 con un accordo \u201cseparato\u201d il 18 luglio 1955. 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