I° PARTE

Cosa Sono e Come Vengono Disciplinati

I lavori in quota rappresentano una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio, in particolare nel settore edile. La normativa italiana, attraverso il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), fornisce una definizione precisa e stabilisce rigorose misure di prevenzione e protezione a tutela dei lavoratori.

Cosa si intende per lavori in quota

Secondo l’articolo 107 del dlgs. 81/2008, si definisce lavoro in quota qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Questa definizione include anche le attività di scavo che superano i 2 metri di profondità. Per piano stabile, si intende una superficie che non può essere alterata dalla forza di gravità, come il terreno o il pavimento di un edificio.

Esempi comuni di lavori in quota includono:

  • Lavori su tetti, scale, ponteggi e piattaforme di lavoro aeree.
  • Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.
  • Lavori di demolizione e di messa in sicurezza di pareti rocciose.
  • Attività su piloni, tralicci e pale eoliche.
  • Lavori in prossimità di aperture nel terreno.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La principale fonte normativa che disciplina i lavori in quota è il Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 81/2008, dedicato alle norme per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro nelle costruzioni e nello specifico nei lavori in quota. Questa sezione del Testo Unico stabilisce gli obblighi del datore di lavoro, le misure di protezione da adottare e i requisiti delle attrezzature.

Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro ha la responsabilità primaria della sicurezza durante i lavori in quota.

Tra i suoi obblighi principali, come delineato dall’articolo 111 del D.Lgs. 81/2008, rientrano:

  • Valutazione dei rischi: Analizzare le condizioni specifiche del luogo di lavoro per scegliere le attrezzature più idonee a garantire condizioni di lavoro sicure.
  • Priorità alle misure di protezione collettiva: I sistemi di protezione che proteggono tutti i lavoratori (come parapetti e reti di sicurezza).
  • Poi si aggiungono i dispositivi di protezione individuale (DPI).
  • Scelta delle attrezzature idonee: Le attrezzature devono essere adeguate alla natura dei lavori, alle sollecitazioni prevedibili e devono consentire una circolazione sicura. Ad esempio, una scala a pioli può essere usata solo per lavori di breve durata e a basso rischio.
  • Condizioni meteorologiche: I lavori in quota possono essere svolti solo se le condizioni meteorologiche non compromettono la sicurezza e la salute dei lavoratori. (Temperature estreme, ma sarà oggetto di un articolo a parte)
  • Divieto di assunzione di alcolici: È vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti a queste mansioni.

MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVE E INDIVIDUALI

La normativa pone un forte accento sulla gerarchia delle misure di prevenzione, privilegiando quelle che eliminano o riducono il rischio alla fonte.

Misure di Protezione Collettiva (DPC): Sono la prima scelta per la messa in sicurezza dell’area di lavoro. La loro efficacia non dipende dal comportamento del singolo lavoratore.

Esempi:

  • Parapetti: Barriere perimetrali per prevenire le cadute dall’alto.
  • Reti di sicurezza: Utilizzate per arrestare la caduta di persone o materiali.
  • Ponteggi: Strutture di servizio che, se correttamente progettate, possono fungere da protezione collettiva.

Misure di Protezione Individuale (DPI): Vengono adottate quando i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti dalle misure collettive. Questi dispositivi proteggono il singolo lavoratore e il loro utilizzo corretto è fondamentale.

Tra i principali DPI per i lavori in quota i DPI di III categoria vi sono:

  • L’imbracatura anticaduta per il corpo (UNI EN 361); Sostengono il corpo del lavoratore in caso di caduta.
  • Cordini (UNI EN 354) e assorbitori di energia (UNI EN 355); Collegano l’imbracatura a un punto di ancoraggio e dissipano l’energia in caso di caduta.
  • Connettori (UNI EN 362), elementi di collegamento come i moschettoni.
  • Dispositivi anticaduta retrattili (UNI EN 360).
  • Caschi di protezione (UNI EN 397).

La Formazione: un Obbligo Essenziale

La legge impone al datore di lavoro l’obbligo di fornire ai lavoratori una formazione e un addestramento adeguati e specifici per i lavori in quota. Questa formazione, come tutte le altre tipologie di formazione, va fatta prima che il lavoratore sia nel contesto lavorativo operativo e non può essere solo teorica, ma deve includere una parte pratica per addestrare i lavoratori a:

  • Riconoscere i rischi legati all’attività.
  • Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro.
  • Scegliere e utilizzare in modo corretto i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anticaduta.

La formazione è un requisito fondamentale, poiché la maggior parte degli infortuni gravi è causata proprio dalla mancanza di adeguate conoscenze e dall’errato utilizzo dei sistemi di protezione.

II° PARTE

LA FORMAZIONE PER I LAVORI IN QUOTA

In relazione alla normativa sui lavori in quota e alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, è fondamentale comprendere le novità introdotte in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro. Questo accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno, funge da “testo unico” che accorpa, rivisita e sostituisce i precedenti accordi sulla formazione.

È importante notare che, sebbene l’accordo sia entrato in vigore, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 24 maggio 2026, durante il quale sarà ancora possibile erogare i corsi secondo le normative precedenti. La formazione pregressa, effettuata in conformità con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, viene comunque riconosciuta.

LA FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORI IN QUOTA NEL NUOVO ACCORDO

Il nuovo Accordo n. 59/CSR del 17 aprile 2025 non stravolge la necessità di una formazione specifica per i lavori in quota, ma la inquadra in un sistema più organico e aggiornato. La formazione per i lavoratori addetti ai lavori in quota, che include l’addestramento all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III categoria contro le cadute dall’alto, rimane un obbligo imprescindibile sancito dagli articoli 37 e 77 del D.Lgs. 81/2008.

Sebbene una sezione specifica e dettagliata esclusivamente dedicata alla durata e ai contenuti del corso per lavori in quota, non sia esplicitamente delineata come per altre figure (es. datore di lavoro), il nuovo accordo ribadisce l’obbligo formativo e lo integra nel quadro generale. La formazione specifica per i lavoratori continua a basarsi su una valutazione dei rischi che deve considerare, tra gli altri, il rischio di caduta dall’alto.

Punti chiave della formazione per i lavori in quota, anche alla luce del nuovo accordo:

  • Obbligatorietà: Rimane l’obbligo di una formazione teorico-pratica specifica per tutti i lavoratori che svolgono attività in quota.
  • Contenuti Minimi: La formazione deve includere una parte teorica e una pratica.
    • Modulo Teorico: Approfondisce la normativa di riferimento (D.Lgs. 81/08, Titolo IV), la valutazione del rischio di caduta, le misure di prevenzione e protezione collettiva e i sistemi di arresto caduta.
    • Modulo Pratico (Addestramento): È fondamentale per l’addestramento all’uso corretto dei DPI di III categoria, come imbracature, cordini, assorbitori di energia e connettori.
  • Durata: La prassi consolidata, che prevede una durata di 8 ore per il corso base, rimane un riferimento valido.
  • Aggiornamento: L’aggiornamento della formazione ha una periodicità quinquennale, con una durata di 4 ore.
  • Attrezzature di Lavoro: Il nuovo accordo ha ampliato l’elenco delle attrezzature per cui è richiesta un’abilitazione specifica, che spesso sono utilizzate anche per lavori in quota (es. piattaforme di lavoro mobili elevabili). La formazione per l’uso di tali attrezzature è distinta ma complementare a quella generica sui lavori in quota.

Novità Generali del Nuovo Accordo Rilevanti anche per i Lavori in Quota

Il nuovo Accordo Quadro, introduce cambiamenti significativi che impattano l’intero sistema formativo della sicurezza sul lavoro, e di conseguenza anche la formazione per i lavori in quota:

  • Formazione Obbligatoria per il Datore di Lavoro: Viene introdotto un corso di formazione obbligatorio di 16 ore per tutti i datori di lavoro, anche per quelli che non ricoprono il ruolo di RSPP. Per i datori di lavoro di imprese che operano in cantiere è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.
  • Rafforzamento della Formazione per i Preposti: Il preposto, figura chiave per la vigilanza, deve seguire un percorso formativo aggiuntivo di 12 ore, con un aggiornamento che diventa biennale e di almeno 6 ore.
  • Modalità di Erogazione: Vengono disciplinate in modo più dettagliato le diverse modalità di erogazione dei corsi, inclusa la videoconferenza sincrona e l’e-learning, specificando i requisiti per ciascuna.
  • Requisiti dei Formatori: L’accordo definisce in modo più preciso i requisiti per i soggetti formatori e i docenti, garantendo una maggiore qualità della formazione erogata.
  • Verifiche di Apprendimento: Vengono specificate le modalità per la verifica finale dell’apprendimento, che deve essere obbligatoria per tutti i percorsi formativi.

In conclusione, sebbene l’Accordo n. 59/CSR del 17 aprile 2025 non introduca un percorso formativo per i lavori in quota radicalmente diverso dal passato, lo consolida all’interno di un quadro normativo rinnovato e più strutturato, rafforzando gli obblighi e le modalità di formazione per tutte le figure della sicurezza aziendale.