ANALISI DI UN ASPETTO DELL’ACCORDO STATO REGIONI IN RELAZIONE ALLA RUOLO DEL DATORE DI LAVORO
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (firmato lo scorso 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025), sono operativi i nuovi contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi. Posto quanto premesso si analizza l’accordo focalizzandoci sulla necessità che i datori di lavoro, pur rimanendo imprenditore come prevede dalla norma, è obbligato a svolgere i corsi di formazione, la facoltà di delegare ex art. 16 d.lgs 81/08 persona di sua fiducia.
L’Accordo, introduce importanti novità riguardo alla formazione in materia di tutela e sicurezza del lavoro, andando a modificare e integrare l’Accordo del 21 dicembre 2011. Per quanto riguarda la figura del datore di lavoro e la sua formazione, la questione è effettivamente articolata, soprattutto alla luce della possibilità di delega prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/08.
Analizziamo i diversi aspetti:
1. La Figura del datore di lavoro e la pura Imprenditorialità:
Il D.Lgs. 81/08, all’articolo 2, definisce il datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa“. Questa definizione evidenzia la centralità del datore di lavoro nell’organizzazione aziendale e nella gestione della sicurezza.
La pura imprenditorialità, a cui si fa riferimento implica che il datore di lavoro non svolga direttamente funzioni operative o di gestione della sicurezza, ma si limiti a definire le strategie e gli obiettivi aziendali, delegando ad altri la gestione concreta delle attività, inclusa quella relativa alla tutela e sicurezza del lavoro.
2. L’Obbligo di formazione del datore di lavoro (anche se delega):
L’articolo 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) deve frequentare appositi corsi di formazione“. Questo è il caso in cui il datore di lavoro assume il ruolo di RSPP.
Tuttavia, anche quando il datore di lavoro delega la funzione di RSPP e altre funzioni in materia di sicurezza (ad esempio, a dirigenti o preposti) ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 81/08, la sua responsabilità non viene mai completamente meno. La delega è uno strumento per l’organizzazione aziendale, ma non azzera la posizione di garanzia del datore di lavoro.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2024, pur non modificando l’impianto generale dell’articolo 34 del menzionato decreto, rafforza il principio secondo cui la conoscenza delle dinamiche della sicurezza è fondamentale per il datore di lavoro, anche se non assume il ruolo di RSPP.
L’Accordo, infatti, introduce una formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro, anche quelli che non intendono ricoprire il ruolo di RSPP. Questa formazione è finalizzata a fornire al datore di lavoro una conoscenza di base sulla normativa, sui rischi specifici dell’azienda e sulle misure di prevenzione e protezione. L’obiettivo è quello di metterlo in condizione di comprendere l’importanza della sicurezza, di partecipare attivamente alle scelte strategiche in materia e di vigilare sull’effettiva attuazione delle misure delegate.
3. La Delega (ex art. 16 D.Lgs. 81/08) e i suoi Limiti:
L’articolo 16 del D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di delegare ad un’altra persona “la gestione della sicurezza“. Affinché la delega sia valida, devono sussistere determinate condizioni:
- – Da atto scritto e data certa in quanto la delega deve essere redatta per iscritto e avere data certa.
- -Requisiti di professionalità ed esperienza del delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura dell’incarico. Questo include ovviamente la formazione specifica per il ruolo delegato (es. RSPP, preposto, dirigente).
- -Autonomia di spesa del delegato deve avere autonomi poteri decisionali e di spesa necessari per lo svolgimento delle funzioni delegate.
- -Accettazione del delegato che deve accettare espressamente l’incarico.
- -Adeguata pubblicità e pubblicazione della delega che deve essere portata a conoscenza dei lavoratori.
Anche in presenza di una delega valida, il datore di lavoro conserva gli obblighi non delegabili (art. 17 D.Lgs. 81/08), che includono:
- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Inoltre, il datore di lavoro mantiene un “obbligo di vigilanza” sull’operato del delegato. Non basta delegare, ma è necessario assicurarsi che il delegato svolga effettivamente e correttamente i suoi compiti.
4. La Necessità della Formazione per il Datore di Lavoro Delegante:
La necessità della formazione per il datore di lavoro che delega deriva proprio da questo obbligo di vigilanza e dalla sua posizione di garanzia non completamente eliminabile.
- Consapevolezza dei Rischi da parte del datore di lavoro formato è più consapevole dei rischi presenti nella sua azienda e delle implicazioni legali e morali legate alla sicurezza. Questa consapevolezza gli permette di scegliere un delegato adeguato e di comprendere le sue relazioni.
- Vigilanza Efficace, senza una conoscenza di base, sarebbe difficile per il datore di lavoro esercitare un’efficace vigilanza sull’operato del delegato. Come potrebbe valutare se il delegato sta operando correttamente se non conosce gli standard minimi di sicurezza e la normativa?
- Decisioni Strategiche, in quanto la sicurezza non è solo un onere, ma un fattore strategico per l’azienda. Un datore di lavoro formato può integrare meglio la sicurezza nelle decisioni aziendali complessive, promuovendo una cultura della sicurezza che vada oltre la mera conformità normativa.
- Miglioramento Continuo, con la formazione continua del datore di lavoro, anche se delegante, lo mette in condizione di comprendere le evoluzioni normative e tecniche in materia di sicurezza, permettendogli di promuovere un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.
Pertanto, quanto sopra descritto, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2024, nel suo spirito e nella sua lettera, rafforza l’idea che il datore di lavoro, anche se decide di rimanere un “puro imprenditore” delegando le funzioni operative della sicurezza, non può esimersi da un percorso formativo di base, per il semplice motivo che ogni datore di lavoro deve avere la consapevolezza, la responsabilità nonché il buon senso di padre di famiglia che il luogo di lavoro …….indipendentemente che si adotti la delega ex art. 16 D.Lgs. 81/08 che è nientemeno che uno strumento organizzativo che, trasferisce responsabilità operative, ma non esonera il datore di lavoro dagli obblighi non delegabili (DVR, nomina RSPP) e, soprattutto, dal dovere di un’alta vigilanza su coloro che hanno assunto l’incarico conferito.
La formazione per il datore di lavoro delegante è, quindi, funzionale a garantire che egli possa esercitare i propri obblighi residui (in primis la vigilanza) con la dovuta cognizione di causa, e che possa prendere decisioni strategiche aziendali che tengano sempre in debito conto la tutela e sicurezza dei lavoratori, che non sono risorse (materie prime), ma sono e devono essere considerati capitali (capitale umano), in quanto implementano e migliorano il lavoro e la qualità del prodotto.
Pertanto, la mancata formazione del datore di lavoro, anche se delegante, potrebbe essere considerata una violazione dell’obbligo di diligenza e, in caso di infortunio, potrebbe aggravare la sua posizione di responsabilità.
